Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible for missing statutory mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Francesco Giamminelli's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding criminal law application and the lack of specific mitigation claims. The appellant challenged the lower court's reasoning on Articles 640 and 482 of the Penal Code but failed to formulate new grounds for mitigation at the appellate stage. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 640, 482 cod. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and merely repeat arguments already rejected by the appellate court, or if statutory mitigating circumstances were not formally raised in the initial appeal, violating the chain of devolution.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIAMMINELLI FRANCESCO nato a NAPOLI il 01/01/1971 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Giamminelli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a causa dell'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640 e 482 cod.pen., risulta generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; ritenuto che, con riferimento alla seconda doglianza, in ordine alle attenuanti generiche, oltre alla genericità, ne va sottolineata la inammissibilità per mancata formulazione fin dall'atto di appello, con conseguente violazione della catena devolutiva, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.