Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific legal correlation under Art. 591 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Aniello Casolla inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged the lower court's liability judgment based on alleged incorrect application of criminal law, but the Court found the grounds generic and repetitive. Consequently, the decision was rejected because the arguments failed to establish a specific legal correlation with the reasoning of the appealed judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack a specific correlation with the reasoning of the appealed judgment, as they merely repeat arguments already deemed unfounded by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASOLLA ANIELLO nato a NAPOLI il 13/04/1964 avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso e la memoria (tardiva) di Aniello Casolla; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità a causa dell'erronea applicazione della legge penale, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, che ha svolto osservazioni ed argomentazioni ulteriori rispetto a quelle rilevate dal primo giudice (si vedano pagine da 5 a 7 della sentenza) e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.