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Ordinanza — n. 32799/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific argumentation and mere repetition of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32799/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hicham Kara inadmissible due to a lack of specific argumentation. The appellant contested the lower court's application of Article 131-bis of the Penal Code regarding the severity of the offense, but the court found these arguments merely repeated those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequa repetition of arguments already examined and rejected by the court of first instance without providing new specific reasoning.

Parole chiave

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lack of specific argumentation repetition of lower court findings inadmissible appeal Article 364 c.p.p. Article 365 c.p.p. penal code application court costs and fine attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HICHAM KARA nato il 14/02/1993 avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Hicham Kara; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che ha dedicato uno specifico paragrafo della motivazione alla disamina della doglianza in esame (si veda pagina 6, paragrafo 4.3, della sentenza impugnata), evidenziando come la condotta dell'imputato non potesse essere considerata di speciale tenuità, stante la pervicacia con cui veniva realizzata e tenuto conto altresì del comportamento susseguente al reato; considerato che il motivo dedotto si deve considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.