Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigating circumstances are not contestable in final review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Emanuele Mazzola inadmissible and ordered him to pay court costs. Mazzola argued that the lower court incorrectly applied criminal law and failed to consider generic mitigating circumstances. The court rejected this, noting that such circumstances are not contestable in final review and the first instance judgment was sufficiently motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals against first-instance judgments regarding the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in final review proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZOLA EMANUELE nato a PALERMO il 09/07/1972 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Emanuele Mazzola; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea applicazione della legge penale di riferimento e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si evidenziano le modalità di consumazione del fatto, tali da escludere la concessione del beneficio), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr.
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.