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Ordinanza — n. 32797/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are repetitive and lack specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32797/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Fabio Conti's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Conti argued against the conviction for theft and the denial of a minor offense status, but the Court found his arguments merely repetitive of those already rejected by the Court of Appeal. The decision upheld the lower court's finding that the defendant knowingly delivered checks without account authority, constituting theft, and rejected the mitigating circumstance of minor offense due to lack of specific critique.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 62 n.4 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of those already disallowed by the court of first instance without presenting specific, new criticisms of the legal reasoning.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Inadmissible Appeal Repetitive Grounds Theft Conviction Specific Criticism Requirement titolare del conto ripetizione dell'indebito appropriazione indebita e appropriazione di poca entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Art. 62 n.4 cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CONTI FABIO nato a MERATE il 02/11/1970 avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Conti; ritenuto che il primo motivo di ricorso sull'accertamento della sussistenza del reato presupposto e sulla derubricazione in furto è fondato sulla ripetizione dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; che in particolare la Corte di appello a pagina 6 ha correttamente sottolineato come debba ritenersi pienamente integrato il reato di cui all'art. 648 cod. pen., tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, atteso che l'imputato ebbe a consegnare a terzi, a titolo di pagamento, diversi assegni sottoscritti a proprio nome, con la consapevolezza di non essere titolare del rapporto di conto corrente sottostante, indifferente essendo che i titoli di credito risultassero smarriti, essendosi in ogni caso realizzato il reato presupposto di furto; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si veda pagina 6, paragrafo 4.4 della sentenza impugnata) e non risulta scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata; considerato che alle medesime conclusioni deve giungersi anche con riguardo al terzo motivo di ricorso, sulla negata circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. proc. pen., alla cui disamina i giudici di appello hanno dedicato un intero paragrafo (si veda pagina 7, paragrafo 4.5 della sentenza), esponendo congruamente le ragioni di fatto e di diritto per cui, in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, deve ritenersi esclusa nel caso di specie la sussistenza della menzionata circostanza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lu