Cassation Court dismisses appeals for lack of specific grounds and procedural admissibility issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Patrizia Mari and Giovanni Giordano inadmissible. Mari's arguments regarding the lack of motivation and misclassification of the extortion charge were rejected as repetitive and lacking specific comparison with the lower court's reasoning. Giordano's appeal was dismissed because it failed to cite the required grounds for challenging a judgment under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, both parties were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 393 cod. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals must contain specific grounds distinct from those already examined; appeals against judgments under Art. 599-bis are admissible only if they allege defects in the prosecutor's will, consent, or the judge's pronouncement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MARI PATRIZIA nato a TRADATE il 15/07/1967 GIORDANO GIOVANNI nato a REGGIO CALABRIA il 03/12/1958 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Patrizia Mari e Giovanni Giordano; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Mari, con cui si contesta la mancanza di motivazione in relazione alla richiesta riqualificazione del reato di cui al capo 1), lettera b) della rubrica in tentata estorsione, risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto privi di un effettivo confronto con la complessità delle corrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimento impugnato; che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 12 e 13 dell'impugnata sentenza, ha evidenziato che le risultanze istruttorie avessero dimostrato l'avvenuto pagamento della somma indebitamente pretesa dall'imputata, con conseguente integrazione del reato di estorsione nella forma consumata; considerato che anche il secondo motivo di ricorso di Mari con cui si contesta la mancata derubricazione del reato di cui al capo 1), lettera b) dell'imputazione in quello di cui all'art. 393 cod. pen., sia manifestamente infondato, posto che i giudici di appello hanno fatto esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità richiamati a pagina 13 della sentenza impugnata, che pone il discrinnine, tra le due figure di reato, sull'elemento psicologico, ritenuto integrato nel caso di specie, con motivazione esente da manifesta illogicità; ritenuto che il ricorso di Giordano è inammissibile perché, a fronte di una sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà, al consenso del pubblico ministero, ed alla difformità della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15