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Ordinanza — n. 32795/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific arguments regarding criminal liability motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32795/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly motivate the criminal liability for the offense under Article 648 of the Penal Code. The court rejected this, noting the arguments merely repeated those already dismissed at the appellate level without providing specific, critical analysis against the second-instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected at the appellate level, failing to perform the typical function of a specific and argumentative critique against the contested judgment.

Parole chiave

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criminal liability motivation inadmissible appeal repetition of arguments Article 648 Penal Code lack of specific critique ricettazione eccezione di illegalità promovimento della prostituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 648 cod.pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BADEA IOANA ALEXANDRA nato il 03/02/1996 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ioana Alexandra Badea; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancanza e l'illogicità della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 648 cod.pen., con particolare riferimento alla sussistenza del reato presupposto, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte di appello, con le diffuse argomentazioni svolte alle pagine 3 e 4 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come dovesse ritenersi pienamente integrato, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, il reato di cui all'art. 648 cod. pen., non potendosi a contrario configurare la mera fattispecie dell'incauto acquisto, giacché l'imputata veniva trovata in possesso di capi di abbigliamento di provenienza illecita dei quali non sapeva fornire alcuna giustificazione, né nell'immediato né successivamente nel corso del processo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 202