Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating rejected arguments and procedural violations already addressed by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Giancarlo Cerini inadmissible, ordering him to pay court costs and legal fees. The court found that the appellant's arguments regarding non-punishability and procedural irregularities were merely repetitive of points already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Brescia. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the appellant was condemned to cover the civil party's expenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it reiterates grounds already examined and rejected by the court of first instance, or if it raises procedural issues that have been properly addressed by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERINI GIANCARLO nato a CASTIGLIONE DELLE STIVIERE il 25/11/1959 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria (tardiva) di Giancarlo Cerini, nonché la memoria (tempestiva) della parte civile; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità (art. 131-bis cod. pen.) e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, che in particolare la Corte di appello, a pagina 8 dell'impugnata sentenza ha evidenziato la non occasionalità della condotta dell'imputato, ripetuta per almeno cinque occasioni nell'arco di pochi mesi e la non esiguità del danno costituito non soltanto dalla mera erogazione indebita dello stipendio ma anche dalla mancata prestazione lavorativa e dalla impossibilità per l'ente pubblico di far affidamento sulla fedele prestazione da parte del dipendente; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, sulla inosservanza delle norme processuali in relazione alla regolarità della costituzione di parte civile, risulta riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si vedano pagine 9 e 10, paragrafo 5 della sentenza, con puntuale riferimento giurisprudenziale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
L'imputato va altresì condannato al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile, che ha depositato memoria utile e rilevante ai fini delle conclusioni della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Castiglione delle Stiviere che liquida in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge. Così deciso, il giorno 15 lugli