Italian Court dismisses appeal as generic and unsupported regarding sentencing calculation for continued offenses.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Rifici inadmissible due to manifestly unfounded arguments and generic complaints. The appellant contested the lower court's evaluation of the base penalty and the specific increases for satellite crimes within a continued offense scenario. The court ruled that the appellate judges correctly applied the requirement to distinctly calculate and motivate each penalty increase, thereby fulfilling the necessary burden of argumentation without error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: In appeals challenging sentencing for continued offenses, the appellate court must distinctly calculate and motivate the base penalty and each specific increase for satellite crimes; generic complaints lacking specific argumentation regarding this calculation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIFICI FRANCESCO nato a MILANO il 16/04/1983 avverso la sentenza del 17/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; i-
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
* Letto il ricorso di Francesco Rifici; ritenuto che il motivo di ricorso, con cui si contesta l'erronea valutazione del trattamento sanzionatorio con riferimento alla determinazione della pena base ed al relativo aumento per la continuazione fra reati, è manifestamente infondato; che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione della regola di giudizio secondo la quale in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.
U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269); che l'obbligo è stato precisato nel senso che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che tale onere argomentativo è stato, pertanto, correttamente assolto sia in relazione alla determinazione della pena-base, attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, sia con riferimento alla congruità della determinazione dell'aumento di pena per la continuazione tra reati (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che la seconda doglianza contenuta nello stesso motivo è totalmente generica perché priva di qualsivoglia argomentazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15