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Ordinanza — n. 32792/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as grounds merely repeat lower court's rejected arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32792/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The lower court had found the querelant, acting as an institutor under Article 2204 of the Civil Code, properly qualified to initiate the proceeding. The court ruled that the appellant failed to provide a specific, reasoned critique distinct from the prior decision, rendering the appeal non-justiciable.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds consist solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of first instance without providing a new, specific, and reasoned argumentative critique.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetition of arguments lack of specific critique institutor qualification Article 2204 Civil Code Court of Cassation procedural inadmissibility legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2204, first paragraph, Civil Code
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRACCAMORE ELZIO nato a ALATRI il 02/07/1957 avverso la sentenza del 03/12/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria del 26 giugno 2025 di Elzio Straccamore; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per violazione di legge con riferimento alla carenza di legittimazione attiva del querelante, non è deducibile in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che in particolare la Corte di merito, con motivazione esente da vizi logici, a pagina 5 ha sottolineato come l'autore della querela rivestiva la qualifica di institore, come tale abilitato alla proposizione della condizione di procedibilità in forza dei poteri allo stesso conferiti dall'art. 2204, primo comma, cod. civ.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2025.