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Ordinanza — n. 32790/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of manifest logical flaws in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32790/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal by Salvatore Biscozzi inadmissible, rejecting his claim regarding the lower court's reasoning. The appellant argued for violations of law and defects in motivation, but the Court held that such criticisms must target manifest logical illogicities rather than mere persuasiveness or argumentative weight. Consequently, the Court affirmed that the appellate judge's detailed and convincing exposition of the defense's refutation met all legal standards for a valid judgment.

Regesto Legislator

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.; Appeals against judgments are inadmissible if they merely criticize the persuasiveness, adequacy, or rigor of the reasoning without pointing out manifest logical flaws or contradictions in the evaluation of evidence.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal manifest logical flaw violation of law defect in motivation appellate review standards Cassa delle ammende procedural penalty censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BISCOZZI SALVATORE nato a SALICE SALENTINO il 31/01/1962 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Biscozzi nonché la memoria del 7 giugno 2025 con motivi aggiunti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per violazione di legge e vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono permesse doglianze che censurino persuasività, adeguatezza, mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, ovvero quelle che sollecitino una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o allo spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, di conferma della sentenza di primo grado con esplicito riferimento alle memorie, al loro valore argomentativo (ritenuto di scarso momento), nonché con compiuta esposizione della linea difensiva (tuttavia efficacemente confutata), rendendo, tra pg. 8 e pg. 17 una motivazione completa e particolarmente convincente, per nulla esposta a critiche di mancanza o di illogicità (che, peraltro, deve essere manifesta, per aver rilievo come critica di legittimità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente inammissibilità dei motivi aggiunti nella memoria (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.); considerato che all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 luglio 2