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Ordinanza — n. 32756/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific legal and factual grounds under procedural articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32756/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the absence of specific legal and factual grounds required by law. The appellant's defense criticized the lower court's reasoning as generic and illogical, but the court found these arguments too vague to constitute a valid challenge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 cod. proc. pen.; Appeals must specify legal and factual grounds; generic criticisms of reasoning without concrete comparison to the lower court's justification result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement lack of motivation procedural articles court costs and fine allegazioni fattuali non credibili difetto di motivazione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARTINO LUIGI nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/05/1982 avverso la sentenza del 28/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Di Martino Luigi, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed in tema di trattamento sanzionatorio.

Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello del Tribunale. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.