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Ordinanza — n. 32755/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifestly unfounded and generic legal arguments lacking specific critique.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32755/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Rita Colato inadmissible, citing manifestly unfounded and generic legal arguments. The appellant challenged the lower court's finding of liability for false declarations, arguing insufficient motivation and violation of law, but failed to provide specific legal grounds or critique the reasoning. The court determined that the appeal was merely a reproduction of arguments already adequately examined by the trial judges without necessary critical analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, generic, and devoid of specific legal critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded generic arguments lack of specific critique false declarations patrocinio a spese dello Stato dolo eventuale esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 2, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 47 cod. pen.
Art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R.
Art. 483 cod. pen.
Il reato in questione — va ricordato — è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod.
art. 483 cod. pen
Il reato in questione — va ricordato — è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod.
art. 47 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019
ex multis, Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, boneili, Rv.
Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014
ex multis Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014, dep.
Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015
Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv.
Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLATO RITA natqa ERCOLANO il 31/12/1961 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 18960/2025 RG. Motivi della decisione 1. Rita Colato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe deducendo con un primo motivo mancanza ed insufficiente motivazione in merito alla ritenuta responsabilità laddove ritiene "granitica" la rag- giunta prova e lamentando un'omessa risposta alle deduzioni difensive; con un secondo motivo sì denunciano violazione di legge e vizio motivazionale in punto di qualificazione giuridica del fatto e di buona fede della ricorrente. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi dì specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Si tratta, peraltro, di doglianze prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che si palesano manifestamente infondate laddove si dedu- cono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la let- tura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori;

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità della prevenuto, ed in particolare (pagg. 2-3) della riferibilità dell'operata richiesta ai redditi dell'anno 2017, in relazione al quale del suo nucleo familiare, come accertato dalla Guardia di Finanza, facevano parte anche Colato Nunzia e De Filippo Emanuele i cui redditi dovevano essere presi in considerazione.

Il compendio delle sentenze di primo e secondo grado, da valutarsi come un tutt'uno trattandosi di doppia conforme affermazione di responsabilità, consente di ritenere pienamente motivata la responsabilità dell'imputata sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia la ricorrente, con argo- mentazioni peraltro in larga parte assolutamente generiche e prive di riferimenti N. 18960/2025 RG. al caso specifico, chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valuta- zione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

3. Il reato in questione — va ricordato — è figura speciale del delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) e, come quello, ha natura di reato di pura condotta, sicché il relativo perfezionamento prescinde dal conseguimento di un eventuale ingiusto profitto che, anzi, qui costituisce un'aggravante. Consegue che il dolo del delitto in questione, essendo anch'esso costituito dalla volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non può essere escluso nel caso di specie in cui è stato anche motivatamente escluso un errore sull'identificazione dei redditi da inserire nella dichiarazione.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 37144 del 05/06/2019, boneili, Rv. 277129 - 01).

La sentenza impugnata, peraltro, si colloca nel solco del consolidato orienta- mento secondo cui la norma richiamata dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si configura quale legge extrapenale integratrice del precetto penale, trattandosi di regola posta al fine di individuare i dati necessari per la valutazione sia della sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia, preliminarmente, dell'ammissibilità della relativa istanza (cfr. ex multis Sez. 4, n. 1305 del 25/11/2014, dep. 2015, De Ros, Rv. 261774).

E secondo cui deve essere considerato errore sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa, dovendosi intendere per «legge diversa dalla legge pe- nale>> ai sensi dell'art. 47 cod. pen. quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata anche implicitamente (cfr.

Sez. 4, n. 14011 del 12/02/2015, Bucca, Rv. 263013 che ha affermato che l'art. 76 d.lgs. n. 115 del 2002, che disciplina la materia del patrocinio a spese dello Stato ed è espres- samente richiamato dalla norma incriminatrice di cui all'art. 95 stesso d.lgs., non costituisce legge extrapenale).N. 18960/2025 RG.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem