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Ordinanza — n. 32754/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence, upholding judge's discretion to deny probation due to dangerous criminal conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32754/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Emanuele Marino inadmissible, ordering him to pay legal costs. Marino argued that the lower court failed to substitute his short prison sentence with a community-based penalty under specific articles of the Penal Code and Law 689/81. The Court rejected this, ruling that the defendant's dangerous behavior, including evading police blocks and committing thefts during the day, justified the judge's discretionary decision to maintain detention to ensure the effectiveness of the punishment.

Regesto Legislator

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Art. 58 comma 1 legge 689/1981; Art. 133 cod. pen.: The judge's discretion in applying substitute penalties requires a concrete prognostic balance between reeducative goals and the effectiveness of the penalty, which must be supported by congruous reasoning regarding the defendant's conduct and criminal history.

Parole chiave

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substitute penalties discretion Law 689/1981 Art 58 penal effectiveness dangerous criminal conduct inadmissible appeal prognostic balance short custodial sentence falsificazione di monete

Disposizioni normative citate

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Art. 58 comma 1 legge 689/1981
Come è noto, l'art. 58 della legge n.
Art. 133 cod. pen.
286449 - 01, con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 53 legge 689/1981
Va anche ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sosti- tutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
d.lgs. n. 150 del 2022
In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art.
artt. 20 bis cod. pen
Emanuele Marino ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con la detenzione domiciliare o con altra sanzione sostitutiva di cui agli artt. 20 bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di se- condo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716
689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716).
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO EMANUELE nato a NAPOLI il 20/09/1989 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 18958/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Emanuele Marino ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva irrogata con la detenzione domiciliare o con altra sanzione sostitutiva di cui agli artt. 20 bis cod. pen. e 58 I. 689/81. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e sono afferenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

La motivazione nel provvedimento impugnato riguardante la mancata sosti- tuzione della pena detentiva la semidetenzione o con altra pena sostitutiva ex art.20 bis cod. pen. è logica, coerente e corretta in punto di diritto. Per la Corte territoriale nel caso di specie, le modalità dell'azione appaiono pericolose poiché l'autore in pieno giorno commetteva uno dietro l'altro una serie di "scippi" a bordo di ciclomotore, avvistato dalle forze dell'ordine non si fermava all'"ALT" ma in maniera spregiudicata oltrepassava il blocco e proseguiva una fuga a bordo del veicolo per strade appartenenti al centro cittadino, trafficate a quell'ora, mettendo a rischio la pubblica incolumità.

E queste considerazioni, in uno ai precedenti penali, numerosi e per reati della stessa indole di quelli per i quali si procede, secondo la logica motivazione della Corte partenopea non con- sentono l'applicazione della pena sostitutiva richiesta.

3. Il provvedimento impugnato opera, pertanto, un corretto governo dei con- solidati principi in materia affermati da questa Corte di legittimità. Come è noto, l'art. 58 della legge n. 689 del 1981 (rubricato "Potere discre- zionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), come modificato dal d.lgs. n. 150 de! 2022, intervenuto a ristrutturare in modo signifi- cativo la disciplina delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri N. 18958/2025 R.G. indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizio- nale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.

Ebbene, sul punto la sentenza impugnata opera un buon governo della giuri- sprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui la valutazione della sussi- stenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata, quindi, agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, ed il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può pre- scindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen., sicché la ri- chiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01;

Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, Rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, Rv. 247853). Sez. 5, n. 17959 del 26/01/2024, Avram, Rv. 286449 - 01, con riguardo all'assetto normativo precedente alla novella del 2022, ha già precisato che la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considerazione, tra l'altro, le modalità del fatto per il quale è intervenuta condanna e la personalità del condannato» (ex multis, Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 — 01).

Ebbene, tale principio, come ricordato dalle recenti Sez. 7, ord. n. 23006 del 10/06/2025, Mroczkowski, non mass e Sez. 7, ord. n. 11652 dell'11/03/2025, Kamal, non mass. può essere applicato anche alle pene sostitutive come configu- rate dal legislatore della riforma, in quanto la disciplina normativa introdotta con- tinua a subordinare la sostituzione a una valutazione giudiziale ancorata ai para- metri di cui al cit. art. 133 (cfr., in tal senso, Sez. 6, n. 33027 del 11/5/2023, Agostino, Rv. 285090, in motivazione).

4. È stato anche condivisibilmente osservato che, quanto all'inserimento, nel testo dell'art. 58, comma 1, seconda parte, I. 689 del 1981, nell'ambito della pree- sistente ipotesi di non concedibilità della sostituzione, del riferimento alla necessità che vi siano "fondati motivi" per ritenere che le prescrizioni connesse alle sanzioni sostitutive richieste non saranno adempiute dal condannato, deve evidenziarsene la ragione. Si tratta di un richiamo normativo volto a sottolineare l'esigenza di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanzionatorie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare N. 18958/2025 R.G. effettività alla pena, in un'ottica di salvaguardia dei beni giuridici penalmente pro- tetti.

In altre parole, ci si trova dinanzi ad un esplicito monito normativo diretto al giudice, affinché bilanci adeguatamente in concreto le predette esigenze; un mo- nito che si risolve in un corrispondente obbligo di congrua motivazione. Ebbene, nel provvedimento sottoposto all'esame del Collegio, il giudice di se- condo grado ha valutato in modo attento la negativa prognosi, parametrandola agli indicatori previsti dall'art. 133 cod. pen. e, nella specie, in particolare, al com- portamento dell'imputato successivamente alla commissione del reato, quali fat- tori di convincimento razionale dell'ostacolo a prevedere un favorevole esito dell'applicazione di una delle pene sostitutive richieste.

Va anche ricordato che, in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sosti- tutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, così come accaduto nel caso sottoposto al Collegio (Sez. 1, n. 35849 del 17/5/2019, Ahmetovic, Rv. 276716). In conclusione, deve affermarsi che, anche successivamente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, che deve essere condotta con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., prendendo in considera- zione, tra l'altro, la gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna, le sue modalità di commissiope e la personalità del condannato, per come risulti anche dai precedenti penali.

I "fondati motivi" che impongono la non sostituzione della pena, ai sensi dell'art. 58, comma primo, seconda parte, I. n. 689 del 1981, espri- mono la necessità di soppesare adeguatamente il giudizio di bilanciamento, in chiave prognostica, tra le istanze volte a privilegiare l'adozione di forme sanziona- torie più corrispondenti e consone alla finalità rieducativa - le pene sostitutive - e l'obiettivo di assicurare effettività alla pena, risolvendosi in un obbligo di adeguata e congrua motivazione per il giudice.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo N. 18958/2025 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa