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Ordinanza — n. 32752/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specificity and improper fact re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32752/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grievances lacked specific factual analysis and sought a re-evaluation of evidence, which is outside the scope of the cassation review. The appellant challenged the lower court's rejection of a complaint's admissibility and the assessment of witness testimonies regarding an illegal water connection. The court ruled that the lower court's reasoning was logical and legally sound, and that transforming the cassation court into a fact-finding body would violate procedural principles.

Regesto Legislator

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Art. 333, comma 2; Art. 337; Art. 122 cod. proc. pen.: Appeals to the cassation court must be specific and critical; requests for a new evaluation of facts or alternative interpretations of evidence are inadmissible as they exceed the scope of the review of legality.

Parole chiave

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cassation review inadmissible appeal lack of specificity re-evaluation of facts scope of legality allegazione motivata motivi di cassazione asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 333, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 337 cod. proc. pen.
Art. 122 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275342 - 01
5 - , Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275342 - 01 in relazione ad altre figure di responsabili per la sicurezza).N.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSU CATALIN DORIN nato il 18/06/1990 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 18825/2005 R.G. Motivi della decisione 1. Rusu Catalin Dorin ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione degli artt. 333, comma 2, 337 e 122 cod. proc. pen. in relazione al mancato accoglimento della censura difensiva riguardante la mancanza della condizione di procedibilità dovendo la que- rela presentata da Beniamino Borgognoni considerarsi nulla e con un secondo mo- tivo mancanza di motivazione con particolare riferimento alle testimonianze rese da Bastari Massimiliano e Baiori Simone con conseguente travisamento della prova. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Il secondo profilo di doglianza, poi, è volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. 2.1. Quanto alla questione in ordine alla validità della querela, riproposta acri- ticamente in questa sede, con motivazione congrua e corretta in punto di diritto la Corte territoriale ha evidenziato che il querelante Borgognoni Beniamino era stato facultato a sporgere querela -il che avvenne 1'8.1.2018- dall'Ing.

Ciotti Patrizio, direttore generale della Società Multiservizi s.p.a. Si tratta, peraltro, di una delega in cui, in ragione del ruolo ricoperto dal Bor- gognoni in seno alla società (responsabile del Nucleo Operativo della Società Mul- tiservizi di Jesi), chiamato in ragione dello stesso proprio alla verifica di eventuali reati quale quello di cui all'imputazione, lo stesso non necessitava (vedasi, in una situazione analoga, la giurisprudenza di questa Corte, ex multis Sez. 5 - , Sentenza n. 3736 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275342 - 01 in relazione ad altre figure di responsabili per la sicurezza).N. 18825/2005 R.G. 2.2.

Quanto alle questioni proposte con il secondo motivo, le stesse si pale- sano tutte in fatto, a fronte di una pronuncia che -conformemente a quella di primo grado con cui va a saldarsi -alle pagg. 5-7 dà conto argomentatamente dell'uni- voco quadro probatorio a carico dell'odierno ricorrente, locatario dell'apparta- mento e unico a beneficiare dell'allaccio abusivo. La Corte territoriale ha anche evidenziato , quanto alla presenza di un conna- zionale - di cui le generalità risultano sconosciute - asseritamente ospite di Rusu in una stanza al piano terra, che tale circostanza non è risultata provata e, comun- que, non escluderebbe la responsabilità del prevenuto.

Logico in tal senso appare il rilievo che, in particolare, considerando che il contratto di locazione era intestato a lui -e pertanto egli assumeva la responsabilità dell'appartamento non appare verosimile che un ospite occasionale abbia potuto attuare la condotta de quo senza che l'imputato ne fosse a conoscenza. In tal Caso, sarebbe stato, infatti, logico attendersi che, constata la presenza di acqua potabile nell'appartamento, il Rusu, consapevole di non aver stipulato alcun con- tratto per la fornitura idrica, avesse compreso l'insorgere di un'azione illecita e l'avesse denunciata.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d