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Ordinanza — n. 32751/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances due to lack of positive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32751/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that generic mitigating circumstances were wrongly denied. The lower court correctly found no positive elements to support the requested leniency, adhering to established interpretive criteria post-2008 reform. Consequently, the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 60 c.p.; Art. 62-bis c.p.: The denial of generic mitigating circumstances is legally justified when the judgment explicitly notes the absence of positive elements, particularly after the 2008 reform requiring more than mere unblemished conduct.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances positive elements requirement Art. 62-bis criminal code inadmissible appeal procedural costs award attenuazione della pena pentimento attivo confessione

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 62-bis c.p.
270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINELLI MANUEL nato a PESCARA il 08/06/1988 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Martinelli Manuel. Rilevato che la difesa lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione del beneficio invocato è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito evidenziato l'assenza di positivi elementi a tal fine valutabili.

Considerato che la giustificazione posta a fondamento del decisum è rispettosa dei criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr