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Ordinanza — n. 32750/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for burglary, citing lack of admissibility and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32750/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a suspended sentence and alternative non-punishment measures, claiming errors in the lower courts' reasoning regarding the burglary conviction. The court rejected these claims, stating that the first and second-instance judgments form an indivisible whole and that the lower courts provided sufficient, logical motivation based on established legal criteria.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.: The first and second-instance judgments constitute an indivisible whole; appeals challenging factual reconstruction or sentencing options must be admissible only if the lower courts' reasoning is logically flawed or lacks sufficient motivation.

Parole chiave

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indivisible whole burglary conviction suspended sentence procedural admissibility logical reasoning sospensione condizionale della pena concorso di motivi di sospensione circostanza attenuante

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2, lett. e) c.p.p.
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la motivazione non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.
Art. 192 c.p.
Errata e/o mancata applicazione della legge penale e processuale penale; errata e/o mancata applicazione dell'art. 192 cod.
Art. 163 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 131-bis c.p.
Richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 192 cod. pen
Errata e/o mancata applicazione della legge penale e processuale penale; errata e/o mancata applicazione dell'art. 192 cod. pen.; insussistenza del reato ascritto; carenza di prova certa in orine all'ascrivibilità del reato all'imputata; motivazione carente, errata, illogica e contraddittoria.
art. 131-bis cod. pen
Richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo
Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri
197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv.
Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto
Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv.
Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino
198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Rv.
Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079
209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).
Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda
Considerato che la giustificazione posta a fondamento del decisum si appalesa scevra da aporie logiche e rispettosa dei principi stabiliti in questa sede (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv.
Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo
246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv.
Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia
246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRA ONELIA nato a FANO il 13/03/1956 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Guerra Onelia, ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Errata e/o mancata applicazione della legge penale e processuale penale; errata e/o mancata applicazione dell'art. 192 cod. pen.; insussistenza del reato ascritto; carenza di prova certa in orine all'ascrivibilità del reato all'imputata; motivazione carente, errata, illogica e contraddittoria.

2. Errata e/o mancata applicazione della legge penale e processuale penale; mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; mancata e/o erronea applicazione degli artt. 163 e 133 cod. pen.; motivazione carente, errata, illogica e contraddittoria;

3. Richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. Ritenuto che, in caso di c.d. "doppia conforme" affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Rv. 197250; Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497;

Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079). Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, profilo contestato dalla difesa nel ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate nel primo motivo di doglianza, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la motivazione non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., fondando la valutazione prognostica negativa sull'esistenza di un precedente di natura specifica e sulla reiterazione delle condotte che hanno connotato i fatti oggetto del presente giudizio (si veda quanto argomentato a pag. 6 della sentenza impugnata:"Ia condotta furtiva è continuata, essendo almeno due gli episodi provati a carico dell'imputata, indicativi della tendenza della prevenuta ad approfittarsi di circostanze propizie per commettere dei furti, come le condizioni di minorata difesa di una persona anziana; il che porta a qualificare i fatti tutt'altro che di minima gravità").

Considerato che la giustificazione posta a fondamento del decisum si appalesa scevra da aporie logiche e rispettosa dei principi stabiliti in questa sede (Sez. 3, n.6641 del 17/11/2009, dep.2010, Miranda, Rv. 246184; Sez. 3, n.9915 del 12/11/2009, dep.2010, Stimolo, Rv. 246250; Sez. 4, n.9540 del 13/07/1993, Scalia, Rv. 195225). Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la richiesta è destituita di fondamento in quanto l'invocata causa di non punibilità non è applicabile nel caso di specie in ragione della cornice edittale del furto in abitazione, né nella formulazione antecedente la riforma Cartabia, né in quella successiva per superamento dei limiti edittali minimi Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Co