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Ordinanza — n. 32743/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for insufficient reasoning regarding generic mitigating circumstances in criminal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32743/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide sufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances. The court rejected this claim, noting the first-instance judgment adequately addressed the crime's gravity, the offender's culpability, and lack of repentance.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal alleging insufficient reasoning for denying generic mitigating circumstances is inadmissible if the first-instance judgment explicitly considers the relevant elements under Article 133 of the Penal Code to justify the penalty determination.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances insufficient reasoning appeal criminal sentencing discretion Art. 133 Penal Code inadmissible appeal attenuazione della pena affezioni psichiche scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 133 c.p.
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA ALESSANDRO nato a ASTI il 21/08/1993 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Arena Alessandro, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 589-bis commi 1 e 4 cod. pen. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta insufficienza o illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con i principi stabiliti in sede di legittimità. Ritenuto che i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto irrogata e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza l'estrema gravità del fatto, il gravissimo nocumento arrecato, il grado elevato della colpa e la mancanza di effettivi segni di resipiscenza da parte dell'imputato.

Considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensor