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Ordinanza — n. 32742/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against appellate penalty agreements are inadmissible for waived grounds or sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32742/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeals filed by three defendants inadmissible without formalities. The appellants argued for increased penalties or acquittal, but the Court ruled that grounds waived during the appellate settlement process are precluded from review. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against appellate penalty agreements are inadmissible for grounds waived by the parties or regarding sentencing errors, as the settlement creates a preclusive effect barring further litigation on these matters.

Parole chiave

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appellate penalty agreement waived grounds preclusive effect cassation inadmissibility sentencing error prove acquisite illegalmente delitto contro l'ambiente indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Tutti i proposti ricorsi sono inammissibili per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod.
Art. 599-bis c.p.p.
Quanto al ricorso proposto nell'interesse del Dubois, questa Corte di le- gittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
624bis - Dubois Felice lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 129 cod. proc. pen
624bis - Dubois Felice lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Quanto al ricorso proposto nell'interesse del Dubois, questa Corte di le- gittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
articolo 129 cod. proc. pen
non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'i- stituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all'articolo 599 bis cod.
articolo 599 bis cod. proc. pen
Quanto al ricorso proposto nell'interesse del Dubois, questa Corte di le- gittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato
pen (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli
276102 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.
Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha e altro
Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero
(così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini
(Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv.
Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, Calabrese ed altri
226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri, Rv.
Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro
231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv.
Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli
238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv.
Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro
240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv.
Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri
241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv.
Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri
243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv.
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria
Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola
Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAL FORNO TERESIO nato a CHIVASSO il 13/08/1981 LAFLEUR GIOVANNI nato a CARMAGNOLA il 28/10/1978 DUBOIS FELICE nato a IVREA il 27/03/1981 avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 18593/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Dal Forno Teresio, Lafleur Giovanni e Dubois Felice ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo mancanza di motivazione in relazione alla pena inflittagli. In particolare: - Dal Forno e Lafleur, con due separati atti a mezzo del medesimo difensore lamentano contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'entità degli operati aumenti per la continuazione per il reato di cui all'art. 648 cdo. Pen. rispetto a quelli per il reato di cui all'art. 624bis - Dubois Felice lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Tutti i ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Tutti i proposti ricorsi sono inammissibili per una causa che può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 2.1. Quanto al ricorso proposto nell'interesse del Dubois, questa Corte di le- gittimità ha chiarito che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al con- cordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al con- tenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscio- glimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, n. 35846 del 11/09/2024, Manzato, non mass.;

Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01; Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Il giudice di appello che pronuncia sentenza ex art. 599bis cod. proc. pen. non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall'articolo 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l'i- stituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello di cui all'articolo 599 bis cod. proc. pen.; determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto (cfr.

Sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018 Hoxha e altro Rv. 273755 che, in applicazione del principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art.N. 18593/2025 R.G. 129 cod. proc. pen. e sulla circostanza aggravante di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 309 del 1990). In altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci oc- cupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

Tali principi, peraltro, erano stati già affermati anche per la previgente richie- sta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 8/5/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 2, n. 39663 del 16/6/2004, calabrese ed altri, Rv. 231109; Sez. 1, n. 43721 del 15/11/2007, Grillo e altro, Rv. 238686; Sez. 1, n. 15601 del 28/3/2008, Caldarelli, Rv. 240146; Sez. 6, n. 40573 del 30/9/2008, Gallo ed altro, Rv. 241486; Sez. 1, n. 20967 del 26/2/2009, Anaclerio ed altri, Rv. 243546; Sez. 5, n. 38530 del 03/6/2009, B. ed altri, Rv. 245144). 2.2.

Quanto ai ricorsi proposti nell'interesse di Dal Forno e Lafleur , va evi- denziato che l'impugnazione che ci occupa risulta proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti. E, come questa Corte di legittimità ha precisato, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata atteso che il negozio processuale liberamente stipu- lato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr.

Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 in un caso riguardante gli aumenti di pena a titolo di continuazione). Ipotesi che non ricorre nel caso che ci occupa. Ciò perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (cfr. Sez. 3, n. 19983 del 9/6/2020, Coppola, Rv. 279504).N. 18593/2025 R.G.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella mi- sura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascu