Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32738/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the appellant failed to sign the petition with a qualified defense lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32738/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant, Emmid Abdelhak, failed to sign the petition with a lawyer registered on the special roll of the Court. Although the appellant argued the constitutional challenge to this requirement was already settled by the Supreme Court, the Court applied the principle that procedural rules apply at the time of the act. Consequently, the petition was rejected without formalities, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The requirement that a cassation appeal be signed by a qualified defense lawyer is mandatory; failure to comply renders the appeal inadmissible without formalities.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal qualified defense lawyer special roll requirement inadmissibility declaration procedural rule application court costs and fine tempus regit actum eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Law no. 103 of 23 June 2017
Article 613, paragraph 1, Code of Criminal Procedure
Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod.
Article 605, paragraph 5-bis, Code of Criminal Procedure
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod.
Article 591, paragraph 1, letter a), Code of Criminal Procedure
pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett.
Constitutional Court Judgment no. 186 of 13 June 2000
art. 613 cod. proc. pen
272011:"È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Supreme Court, Section U, no. 8914 of 21 December 2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMID ABDELHAK (CUI 05HYW3L) nato il 11/12/1983 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che il ricorso è stato proposto personalmente dall'imputato Emmid Abdelhak. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'arti, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. - la prospettata questione d'illegittimità costituzionale della disciplina che ha introdotto la limitazione di cui si tratta ha già formato oggetto di disamina in questa sede, avendo le Sezioni Unite ritenuto la questione manifestamente infondata [cfr.

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 dep. 23/02/2018, Rv. 272011:"È manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato)"].

Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cas