Italian Supreme Court dismisses appeal claiming theft with skill was misclassified as snatching due to lack of violence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for manifestly unfounded and non-specific grounds. The appellant argued the lower court misclassified the crime as theft with skill rather than snatching, but the court found the facts clearly involved violence against the victim's possession. Consequently, the court upheld the conviction based on established legal distinctions between the two offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 624-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the grounds are non-specific, repetitive of already examined points, and fail to demonstrate a specific misreading of procedural facts or a violation of the distinction between theft with skill and snatching based on the presence of violence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO ANTONINO ENZO (CUI 063RSUE) nato a TORINO il 17/08/2001 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 18481/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Antonino Enzo Russo ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione dell'art. 624-bis cod. pen. laddove i fatti di cui all'imputazione non sono stati ricondotti all'ipotesi del furto con destrezza. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Inoltre, gli stessi sono volti a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilet- tura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valo- rizzate dai giudici di merito.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto di ritenere corretta la qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice di primo grado con riferi- mento all'articolo 624 bis cod. pen. in quanto, sulla base di quanto descritto dalla persona offesa, è ravvisabile nel caso concreto quel ricorso alla violenza che con- nota lo strappo, posto che la vittima ha riferito che, mentre stava parlando al telefono, l'imputato le si è avvicinato da tergo, strappandole il telefono dalla mano, tanto da farle quasi perdere l'equilibrio, descrizione quest'ultima che non può che rivelare il ricorso all'uso di violenza.
La sentenza impugnata, pertanto, opera un buon governo del consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di furto, l'aggra- vante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impos- sessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur eser- citata sulla cosa e non Sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. (così Sez. 5, n. 44976 del 09/06/2016, El Mekaoui, Rv. 268148 - 01).N. 18481/2025 R.G.
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso il 17/09/2025 : Il Coy