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Ordinanza — n. 32729/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against sentence for lack of specific grounds and procedural admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32729/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fall Mouhamadou Moustapha inadmissible due to manifestly unfounded and non-specific arguments regarding sentencing. The appellant claimed the penalty was excessive despite mitigating factors, but the court found his arguments merely assertive and lacking the required legal specificity for a legitimacy review. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logical, coherent, and legally correct, thereby rejecting the request for annulment.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if they lack specific factual or legal grounds, as the determination of penalty falls within the discretionary power of the trial judge provided sufficient motivation is given.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing discretion lack of specificity procedural admissibility penal code provisions decisione incidentale impugnabile diritto di ottenere una decisione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 133 cod. pen.
per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'im- piego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 133 cod. pen
per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'im- piego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017
276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015
(così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv.
Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013
Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv.
Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013
256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv.
Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009
255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv.
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016
Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL MOUHAMADOU MOUSTAPHA nato il 03/01/1985 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 18263/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Fall Mouhamadou Moustapha ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, ritenendo che quella irrogata, ancorché diminuita rispetto a quella di primo grado per la riconosciuta ipotesi tentata, l'esclusione della recidiva e dell'aggra- vante della minorata difesa, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto dei motivi di appello sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da suf- ficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). L'obbligo motivazionale è assolto dovendosi tener conto che questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è in- sindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serratore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dell'8/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze ag- gravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, N. 18263/2025 R.G. per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'im- piego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena con- grua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

E' stato altresì sottolineato, ancora di recente, che. in tema di determina- zione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giu- dice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo com- plesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quan- tificazione della pena. Sez. 3, n. 38251 del 15/6/2016, Rignanese, Rv. 267949).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca