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Ordinanza — n. 32728/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds for generic mitigating circumstances and improper penalty review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32728/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The defense argued for acquittal and reduced sentencing based on insufficient evidence and excessive punishment, but the court found these claims violated cassation rules. Specifically, the request for generic mitigating circumstances lacked specific factual grounds, and the challenge to the sentence's length constituted an impermissible re-evaluation of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible when the complaint regarding generic mitigating circumstances lacks specific factual elements, and when the review of the penalty's length constitutes an impermissible re-evaluation of the sentence.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances inadmissible appeal penalty review specific factual grounds cassation procedure principio della doppia incriminazione momento del reato furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 363, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
259142) e che le ragioni poste a fondamento g dell'invocata riduzione, come rimarcato dalla Corte, non pertengono ai criteri che sovrintendono alla commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
259142) e che le ragioni poste a fondamento g dell'invocata riduzione, come rimarcato dalla Corte, non pertengono ai criteri che sovrintendono alla commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, 22/11/1993, n. 1309, Albergamo
Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri
Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv.
Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto
197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv.
Sez. 2, 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino
Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079
209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079).
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep.
Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng
Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv.
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRIBILE OMAR nato il 23/03/1993 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Terribile Omar, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto pluriaggravato. Rilevato che la difesa lamenta: I) Carenza di motivazione in punto di responsabilità, risultando a carico dell'imputato soltanto un quadro indiziario;

II) Mancata assoluzione dell'imputato per non avere commesso il fatto, non essendo stato dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, che sia stato l'imputato a sottrarre l'orologio dall'abitazione della persona offesa; III) Erronea applicazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen.; eccessiva quantificazione della pena inflitta. Lette le conclusioni depositate in atti a mezzo PEC, nelle quali il ricorrente insiste nell'accoglimento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di ricorso Ritenuto che, in caso di c.d. "doppia conforme" affermazione di responsabilità, in base a giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, la sentenza di primo grado e quella di appello formano un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrandosi vicendevolmente (Sez. 1, 22/11/1993, dep. 4/2/1994, n. 1309, Albergamo, Riv. 197250;

Sez. 3, 14/2/1994, n. 4700, Scauri, Riv. 197497; Sez. 2, 2/3/1994, n. 5112, Palazzotto, Riv. 198487; Sez. 2 del 13/11/1997, n. 11220, Ambrosino, Riv. 209145; Sez. 6, 20/11/2003, n. 224079). Considerato che le sentenze di merito sono assistite da conferente apparato argomentativo a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, profilo contestato dalla difesa con il ricorso. Considerato che le deduzioni sviluppate nei primi due motivi di doglianza, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.

Considerato, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, che il motivo di doglianza si appalesa del tutto aspecifico, essendo totalmente privo della indicazione delle ragioni di meritevolezza (cfr. Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Rv. 266460 - 01: "La concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio";

Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044:"La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche costituiscono l'esplicazione di un potere discrezionale del giudice del merito, il quale non è tenuto in particolare a motivare il diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l'indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento. (Conf. n. 4597 del 1973 Rv. 124315)"]. Considerato, quanto alla doglianza riguardante l'entità della pena che, nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) e che le ragioni poste a fondamento g dell'invocata riduzione, come rimarcato dalla Corte, non pertengono ai criteri che sovrintendono alla commisurazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 202