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Ordinanza — n. 32727/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against theft of electricity, ruling it is an office-prosecutable crime with no prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32727/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the theft of electricity was time-barred or procedurally impossible. The appellant argued that the first-instance judge incorrectly excluded aggravating circumstances, which under the Cartabia Reform would render the crime dependent on a complaint and subject to prescription limits. The Court held that theft of electricity is an office-prosecutable offense with no maximum prescription period, regardless of the base penalty or the exclusion of aggravating factors by the lower court. Consequently, the appeal was dismissed as manifestly unfounded, and the appellant was ordered to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 625 comma 1 nn. 7 e 7-bis cod. pen.; Art. 160 cod. pen.: The theft of electricity is an office-prosecutable crime that remains subject to prosecution regardless of the maximum prescription period, even if aggravating circumstances are contested or excluded by the trial court.

Parole chiave

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theft of electricity office prosecution prescription period aggravating circumstances Cartabia Reform procedural inadmissibility public utility responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 625 comma 1 nn. 7 e 7-bis cod. pen.
6 "come già ritenuto dal giudice di primo grado, inoltre, le modalità del caso di specie permettono di considerare ricorrenti anche le circostanze aggravanti contestate ai sensi dell'art. 625 co.
Art. 160 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 45367 del 21/11/2024, Stelitano
ex multis Sez. 7, ord. n. 45367 del 21/11/2024, Stelitano, non mass.;
Sez. 7, ord. n. 24492 del 12/06/2024, Macchi
Sez. 7, ord. n. 24492 del 12/06/2024, Macchi, non mass.; Sez.
Sez. 4 n. 669 del 21/12/2023, Giustino
24492 del 12/06/2024, Macchi, non mass.; Sez. 4 n. 669 del 21/12/2023, Giustino, non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, Mondino
Sez. 4 n. 9452 dell'8/2/2023, Bruno
282543; Sez. 4 n. 9452 dell'8/2/2023, Bruno, non mass.).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANETTA SALVATORE nato a SIDERNO il 27/07/1983 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; A N. 18215/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Salvatore Panetta ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela o, comunque, l'intervenuta prescrizione. Ciò in quanto, tenuto conto della pena base irrogata (mesi 6 di reclusione ed euro 180 di multa) emerge con tutta evidenza che il giudice monocratico di Locri aveva escluso le circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 comma 1 nn. 2 e 7 cod. pen. Per il ricorrente l'esclusione dell'aggravante non solo comporta il difetto di procedibilità (in seguito all'entrata in vigore della Riforma Cartabia) ma in ogni caso comporta che sin dal 1.4.2025 era anche decorso il termine massimo di pre- scrizione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria. Come ricorda la sentenza impugnata a pag. 6 "come già ritenuto dal giudice di primo grado, inoltre, le modalità del caso di specie permettono di considerare ricorrenti anche le circostanze aggravanti contestate ai sensi dell'art. 625 co. 1 n. 2 e 7". Del resto, entrambe le sentenze di merito danno conto ampiamente delle mo- dalità dell'allaccio abusivo alla rete elettrica, modalità che evidenziano il contestato mezzo fraudolento rispetto a cose destinate ad un pubblico servizio.

Del resto, uno dei motivi di appello era stato volto proprio a contestare la ritenuta sussistenza delle aggravanti. Si trattava, dunque, per pacifica giurisprudenza, di un reato perseguibile d'uf- ficio e per il quale, trattandosi di furto pluriaggravato, non risulta maturato il ter- mine massimo di prescrizione. Tra le circostanze aggravanti contestate e ritenute dai giudici del merito, in- fatti, vi è quella che il fatto è stato commesso su cose (l'energia elettrica) destinate a pubblico esercizio o a pubblica utilità. E costituisce ius receptum che il reato di furto di energia elettrica deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio, pur a fronte delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022 al regime di procedibilità dei delitti di furto in quanto la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa è esclusa, tra l'altro, qualora ricorra taluna delle circostanze ex articolo 625, numeri N. 18215/2025 R.G. 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7- bis. (cfr. ex multis Sez. 7, ord. n. 45367 del 21/11/2024, Stelitano, non mass.;

Sez. 7, ord. n. 24492 del 12/06/2024, Macchi, non mass.; Sez. 4 n. 669 del 21/12/2023, Giustino, non mass.; Sez. 4 n. 46859 del 26/10/2023; Licata, non mass.; Sez. 5, n. 1094 del 3/11/2021, dep. 2022, Mondino, Rv. 282543; Sez. 4 n. 9452 dell'8/2/2023, Bruno, non mass.). Il riferimento del giudice di primo grado alla pena base per il furto semplice, è frutto con tutta evidenza di un errore a favore dell'imputato, non emendabile in assenza di impugnazione sul punto da parte della Pubblica Accusa.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d