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Ordinanza — n. 32722/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated drunk driving conviction due to lack of legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32722/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Mihasca Emilian inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued that the lower court violated the law by applying an aggravating circumstance for drunk driving, but the court found the reasoning sufficient. The court ruled that any unexpected road incident caused by impaired control constitutes the aggravating offense regardless of third-party involvement, aligning with established case law.

Regesto Legislator

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Art. 186, comma 2-bis, cod. strada; In cases of drunk driving, any unexpected road incident caused by impaired vehicle control constitutes the aggravating offense, without requiring the involvement of third parties or other vehicles.

Parole chiave

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drunk driving aggravating circumstance road traffic offense impaired vehicle control inadmissible appeal Cassation procedure guida in stato di ebbrezza qualificata incidente stradale guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 186, comma 2-bis, cod. strada
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa, contestando la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, PG C/ Granelli, Rv. 275872
ex multis Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, PG C/ Granelli, Rv. 275872:"In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHASCA EMILIAN nato il 18/02/1988 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Mihasca Emilian, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. c), 2-bis, 2-sexies cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa, contestando la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis cod. strada, lamenta il vizio della violazione di legge.

Considerato che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza come qualunque tipologia d'incidente stradale riconducibile alla impoverita capacità di governare il veicolo da parte del conducente in stato di ebbrezza configuri l'aggravante in parola. Considerato che la giustificazione è conforme ai principi stabiliti in questa sede (cfr. ex multis Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, PG C/ Granelli, Rv. 275872:"In tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada, deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli").

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pre i