Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32717/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming excessive sentencing reduction for burglary due to lack of specific criticism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32717/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Hoxha Bujar inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for a greater reduction in the sentence for burglary, citing the mitigating circumstance under Article 625-bis of the Penal Code. The court rejected this claim as generic and insufficiently critical of the lower court's reasoning regarding the suspect's utility for investigations.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625-bis cod. pen.; Sentencing reduction requests in cassation are inadmissible if they lack specific criticism of the lower court's reasoning and do not demonstrate arbitrariness or illogicality in the penalty determination.

Parole chiave

Generato dall'IA
burglary sentencing mitigating circumstance cassation inadmissibility penal discretion lack of specific criticism Article 625-bis court costs cooperazione giudiziaria in materia penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625-bis cod. pen.
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena in misura maggiore di quella concessa per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen.
art. 625-bis cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena in misura maggiore di quella concessa per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HOXHA BUJAR (CUI 06MYSH6) nato il 02/07/1995 avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Hoxha Bujar, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di furto in abitazione aggravato. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta carenza di motivazione in merito alla mancata riduzione della pena in misura maggiore di quella concessa per effetto del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione, in cui si è evidenziata la scarsa utilità per le indagini dell'indicazione fornita dall'imputato, all'atto dell'arresto, della identità del correo. Considerato che la graduazione della pena, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere estensore Il