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Ordinanza — n. 32716/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to non-justifiable grounds and lack of new evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32716/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the grounds raised were merely repetitions of arguments already rejected by lower courts. The appellant challenged the conviction for fraud and recidiva, arguing for a re-evaluation of evidence and the exclusion of aggravating circumstances. The court rejected these claims, emphasizing that the Supreme Court cannot re-weigh facts or substitute its own assessment of the evidence presented at trial.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts; appeals limited to legal errors and non-justifiable grounds are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility non-justifiable grounds re-evaluation of evidence recidiva aggravating circumstance substitution of fact-finding motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio credito contestato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 609 c.p.p.
Art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015
Sez. I n. 42369 del 16/11/2006
Sez. 5 n. 32847 del 03/04/2019
Sez. 2 n. 43912 del 04/10/2019
Sez. U n. 35738 del 27/05/2010
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015
Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez.
sez. 2 n. 50146 del 12/11/2015
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 34440/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of critical engagement with lower court reasoning.
Ordinanza Interlocutoria — n. 17387/2023 — snciv
Court dismisses appeal against Ministry of Interior regarding conflicting judgments on terrorism victim compensation. Ministry argues cassation judgment became final; victim claims appeal judgment prevails. Court rejects both interpretations. The court dismisses the appeal, ruling that the Ministry's argument regarding the finality of the cassation judgment is incorrect and that the appeal judgment, having become final, governs the case. The court rejects the Ministry's claim that the cassation judgment automatically became final despite the pending revocation request, and it also dismisses the victim's argument that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict. The court dismisses the appeal, holding that the Ministry's interpretation of the finality of the cassation judgment is erroneous and that the temporal criterion correctly establishes the appeal judgment as the binding one. The court rejects the Ministry's contention that the cassation judgment became final immediately, and it also dismisses the victim's claim that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict. The court dismisses the appeal, holding that the Ministry's interpretation of the finality of the cassation judgment is erroneous and that the temporal criterion correctly establishes the appeal judgment as the binding one. The court rejects the Ministry's contention that the cassation judgment became final immediately, and it also dismisses the victim's claim that the appeal judgment should prevail based on functional criteria, instead applying the temporal criterion to determine which judgment is binding. The court decides that the appeal judgment, having become final after the cassation judgment, is the one that resolves the conflict.
Ordinanza — n. 14132/2022 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to prescription suspension and lack of specific mitigating circumstances justification.
Ordinanza — n. 31999/2021 — snpen
Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds and failure to argue against lower court's reasoning.
Ordinanza — n. 33748/2024 — snpen
Cassation appeals dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to critique lower court reasoning.

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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARARU FLORENTIN nato il 16/04/1980 avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; R.G.N. 17604/2025 Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Firenze ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pisa del 22 aprile 2022, con la quale Caldararu Florentin veniva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 1.000, 00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo: a. inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192, comma 2, e 530, comma 2 cod. proc. pen. in ordine al giudizio di afferma- zione della responsabilità, per la mancanza di prova certa in ordine alla commis- sione dei fatti in contestazione; b. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, nonché alla mancata esclusione della recidiva.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Gli stessi, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, si limitano a reiterare profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (sul contenuto essenziale dell'atto d'im- pugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì afferendo, quanto al secondo motivo, il trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 2.1.

Il primo motivo di censura, risolvendosi in una difforme interpretazione degli elementi probatori acquisiti rispetto a quella sposata dai giudici di merito, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali invece correttamente valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pagg.3-4 del provvedimento impugnato).

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di un'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, anche qualora indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una mi- gliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. I, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507).R.G.N. 17604/2025 Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, a tal fine evidenziando come la prospettazione difensiva, volta a criticare l'individuazione dell'imputato quale au- tore del furto sul presupposto che, al momento dell'intercettazione da parte della polizia, egli non fosse in possesso della refurtiva, non assuma rilievo dirimente, ben potendo l'imputato essersene disfatto durante la fuga. E che nemmeno può dubitarsi dell'attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa lo stesso giorno del fatto, tanto più in considerazione del fermo operato dagli agenti di polizia in un luogo prossimo alla commissione del reato, sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti presenti in loco, emergendo dal compendio probatorio una ricostruzione univoca ed esaustiva dell'accaduto.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma per quanto sin qui detto un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 2.2. Manifestamento infondato si appalesa anche il secondo motivo di ricorso, inerente l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.2 cod. pen, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legit- timità, secondo cui, in tema di furto, l'aggravante del "mezzo fraudolento" è con- figurabile in presenza di qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scal- trezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa. (Sez. 5, n. 32847 del 03/04/2019, Lazzari, Rv. 276924 - 01;

Sez. 2, n. 43912 del 04/10/2019, Rv. 277713 - 01). Ne consegue la piena conformità a tale indirizzo della decisione adottata dai giudici del gravame, i quali hanno valorizzato, a tal fine, l'azione posta in essere dal complice dell'odierno imputato, del cui ausilio quest'ultimo si è avvalso per distrarre l'attenzione della persona offesa e sottrarle, così, il denaro custodito nella borsa. La Corte territoriale ha, infine, offerto una motivazione logica e del tutto con- grua, nonché corretta in punto di diritto - e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità anche in termini di ritenuta recidiva, operando una con- creta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere.

A tal fine ha valorizzato la natura aggravata e le modalità R.G.N. 17604/2025 fraudolenti di realizzazione del reato, nonché le risultanze del certificato del casel- lario giudiziale, dal quale emergono ben tre precedenti condanne, anche per delitti della stessa specie rispetto a quello oggetto del presente procedimento, senza che l'imputato abbia manifestato alcun segno di resipiscenza. Ciò ha fatto nel solco dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il giudice ha il compito di verificare in concreto se la reiterazione dell'il- lecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza tem- porale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasio- nalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), fermo restando che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, su cui incombe solo l'onere di fornire adeguata motivazione, con partico- lare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Cfr. Corte Cost. sent. n. 185 del 2015 nonché, ex plurimis, sez. 2, n. 50146 del 12/11/2015, caruso ed altro, Rv. 265684).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s