Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32714/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming sentencing deviation from agreed plea deal under Art. 599-bis. Appeal declared inadmissible as plea terms were met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32714/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant's claim that the sentence differed from the agreed plea deal was factually incorrect. The court verified that the final penalty matched the terms ratified during the hearing on November 28, 2024, superseding any prior proposals. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, as grievances regarding the quantification of a sentence not differing from the agreement are inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Grievances challenging the quantification of a sentence that does not differ from the agreed amount are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain sentencing inadmissible appeal agreed penalty terms quantification grievance Art 599-bis c.p.p. Cassa delle ammende procedural dismissal adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta ad Alfano Gennaro, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Considerato che l'inammissibilità può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello
determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFANO GENNARO nato a NAPOLI 11 15/11/1991 avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti e la sentenza impugnata, rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento della Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta ad Alfano Gennaro, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., accogliendo la proposta formulata dalle parti in udienza. Esaminato il ricorso proposto dall'imputato; rilevato che il difensore lamenta che i giudici hanno applicato una pena diversa da quella concordata. Considerato che dal controllo degli atti, a cui questa Corte ha accesso in ragione della natura della doglianza proposta, risulta che la pena inflitta è corrispondente a quella concordata dalle parti all'udienza del 28/11/2024, anche con riferimento ai passaggi intermedi di calcolo, come riportati nel verbale d'udienza.

Considerato che il concordato formalizzato in udienza supera ogni altro precedente diverso accordo (agli atti è presente una proposta di concordato, non munita del consenso del P.M., inoltrata alla Corte d'appello in data anteriore all'udienza, che deve intendersi evidentemente superata dall'accordo raggiunto in udienza). Considerato che la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. determina la radicale inammissibilità di doglianze che si riferiscano ai motivi ai quali la parte abbia espressamente rinunciato ed a quelli inerenti alla quantificazione di una pena diversa da quella concordata (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102, così massimata:

«In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»).

Considerato che la prospettazione difensiva in base alla quale l'imputato avrebbe voluto una pena diversa da quella concordata è del tutto sfornita di elementi a sostegno. Considerato che l'inammissibilità può dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23/6/2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equa determinare in euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto delle ragioni d'inammissibilità.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Co