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Ordinanza — n. 32712/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft of electricity, rejecting non-punishment claim and qualified recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32712/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft of electricity. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code and contested qualified recidivism, but the court found the first ground invalid due to the objective disvalue of the conduct and the intensity of intent. Regarding the second ground, the court held that the merit judgment's discretionary comparison of circumstances was sufficiently motivated and not arbitrary, thus escaping cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 656 c.p.: The claim of non-punishment is validly excluded when the objective disvalue of the conduct and the intensity of intent justify the penalty, and discretionary comparisons of circumstances are reviewable only if arbitrary or illogical.

Parole chiave

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theft of electricity non-punishment claim qualified recidivism cassation inadmissibility discretionary judgment review motivi di cassazione prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
Art. 656 c.p.
art 131-bis cod. pen
Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni
Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero
Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marciano
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid
Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PASCALE ROBERTO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 04/05/1982 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da De Pascale Roberto, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di furto di energia elettrica. Considerato che la causa di non punibilità di cui all'art 131-bis cod. pen. (motivo primo di ricorso) è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e della intensità del dolo, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze .istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l'assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298;

Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva qualificata, avendo la Corte di merito evidenziato l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato, in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati e della gravità del fatto per il quale è intervenuta condanna. Rilevato che la motivazione soddisfa i principi ermeneutici enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690;

Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid, Rv. 250039 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 Il Consigliere e