Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain appeals cannot challenge substantive guilt or acquittal omissions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant sought to overturn a plea bargain sentence by arguing violations regarding the lack of an acquittal under Article 129 and substantive legal errors. The Court ruled that since the plea bargain was filed after August 3, 2017, only specific limited grounds are admissible, excluding challenges to the affirmation of responsibility or the evaluation of evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610 comma 5bis c.p.p.; Appeals against plea bargain sentences filed after August 3, 2017, are inadmissible for grounds concerning the affirmation of responsibility, evidence evaluation, or the omission of an acquittal, as these fall outside the narrow scope of permissible cassation motives.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLO ANDRES nato il 05/08/2004 avverso la sentenza del 17/02/2025 del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 17182/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Gallo Andres ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sen- tenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. anche con riferimento all'art. 131bis cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiannento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Peraltro, questa Corte di legittimità ha più volte sottolineato che è inammis- sibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pro- nuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (cfr.
Sez. 4, n. n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265 - 01. che ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, fi- nalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito; conf. Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926 - 01).
3. A norma dell'ad 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del N. 17182/2025 R.G. 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammend