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Ordinanza — n. 32703/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds and erroneous sentencing calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32703/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Kurua Gela and Idadze Irakli inadmissible. The defendants argued for a retrial due to alleged lack of reasoning and an incorrect calculation of the sentence under Article 624-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the appeals lacked specific legal and factual grounds required by law, and the alleged sentencing error actually favored the defendants.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 c.p.p.; Art. 624-bis, 625 c.p.: Appeals must specify legal and factual grounds; errors in sentencing calculations that benefit the accused do not justify inadmissible appeals.

Parole chiave

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inadmissible appeals specific grounds requirement sentencing calculation error penal code provisions lack of motivation adeguamento della pena errore nella commisurazione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 581 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Art. 624-bis c.p.
Motivo unico: inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 624- bis, comma 4, cod.
Art. 625 c.p.
Infatti, valutata la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche avrebbe dovuto procedere alla riduzione della pena base aggravata -prevista dal comma terzo dell'art. 625-bis cod.
art. 625-bis cod. pen
Infatti, valutata la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche avrebbe dovuto procedere alla riduzione della pena base aggravata -prevista dal comma terzo dell'art. 625-bis cod. pen.
art. 624-bis, comma 3 cod. pen
624-bis, quarto comma, c.p., individuando la pena base in anni 4 di reclusione, invece che in anni 5 di reclusione in base all'art. 624-bis, comma 3 cod. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013 - Viale
Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998 - Urrata
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KURUA GELA nato il 10/03/1986 IDADZE IRAKLI nato il 06/03/2000 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da Kurua Gela e Idadze Irakli, ritenuti responsabili nelle conformi sentenze di merito del reato di furto in abitazione aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento in concorso tra loro.

Rilevato che a motivi di ricorso ricorrenti hanno articolato le seguenti doglianze. Per Kurua Gela. Motivo unico: mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali. Per Irakli Idadze. Motivo unico: inosservanza della legge penale con riferimento all'art. 624- bis, comma 4, cod. pen.: il giudice di primo grado avrebbe calcolato erroneamente la pena confermata in appello. Infatti, valutata la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche avrebbe dovuto procedere alla riduzione della pena base aggravata -prevista dal comma terzo dell'art. 625-bis cod. pen. - pari ad anni 5 di reclusione.

In ogni caso la pena inflitta sarebbe eccessivamente severa rispetto all'entità dei fatti, alla personalità dell'imputato, alla giovanissima età ed al comportamento serbato dopo il fatto. Considerato che le deduzioni sviluppate da Kurua Gela sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Considerato che, contrariamente a quanto contestato, i giudici di appello, con giudizio conforme a quello del giudice di primo grado, facendo corretta applicazione dei principi di diritto affermati da questa Corte, hanno indicato congrue e non illogiche argomentazioni per cui debba ritenersi pienamente dimostrata la condotta serbata dal ricorrente, cosicché nella giustificazione posta a base della sentenza impugnata non si riconosce il lamentato vizio della carenza motivazionale. Considerato, quanto alla posizione di Irakli Idadze, che l'errore segnalato nel calcolo della pena si è risolto a favore dell'imputato - circostanza peraltro bene evidenziata dai giudici di appello, i quali hanno rimarcato come il primo giudice, pur avendo riconosciuto l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 c.p., non ha valutato il regime di cui all'art. 624-bis, quarto comma, c.p., individuando la pena base in anni 4 di reclusione, invece che in anni 5 di reclusione in base all'art. 624-bis, comma 3 cod. pen..

Considerato che le doglianze in punto di eccessiva quantificazione della pena sono palesemente destituite di fondamento: la Corte di merito, puntualmente argomentando su detto aspetto, ha ritenuto come la pena inflitta, peraltro connotata da un errore a beneficio dell'imputato, fosse del tutto adeguata al caso concreto e non suscettibile di ulteriori riduzioni. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142) e che, ove la pena sia determinata in misura inferiore alla media edittale, è ammesso il ricorso a formule sintetiche nella motivazione, tipo «si ritiene congrua» (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201;

Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 211583). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 17 settembre 2025