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Ordinanza — n. 32701/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specificity and generic assertions regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32701/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible due to a lack of specific legal arguments and generic assertions. The appellant challenged the lower court's application of mitigation provisions and the equivalence of circumstances, but the court found the appeal devoid of factual data and legal reasoning. Consequently, the court ruled that the sentencing discretion exercised by the trial judge was properly motivated and not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis, 62 n. 6, 69 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it lacks specificity and consists merely of generic assertions without engaging with the specific legal and factual grounds of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic assertions sentencing discretion mitigation provisions equivalence of circumstances penal code in dubio pro populo

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
pen., rideterminando la pena in mesi nove di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis e 62, n.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
pen., rideterminando la pena in mesi nove di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis e 62, n.
Art. 69 cod. pen.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
Sez. U n. 8825 del 27/10/2016
Sez. 3 n. 29968 del 22/2/2019
Sez. 2 n. 16113/2025 R.G. U n. 10713 del 25/02/2010
Sez. 4 n. 43385 del 13/11/2024
Sez. 5 n. 43684 del 01/10/2024
Sez. 2 n. 41101 del 13/09/2024
Sez. 4 n. 28651 del 26/06/2024
Sez. 2 n. 31543 del 08/06/2017
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'EUSANIO GIUSEPPE TOMAS nato a MONTECCHIO EMILIA il 30/06/1983 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 16113/2025 R.G. Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di Appello di Bologna, deci- dendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento operato da questa Corte con la sentenza 32796/24 della precedente ordinanza di inammissibilità dell'appello, ha parzialmente riformato la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia del 20 giu- gno 2023, con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, D'Eusanio Giuseppe Tomas veniva condannato in relazione al reato di cui all'artt. 113 e 589, comma 2, cod. pen., rideterminando la pena in mesi nove di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis e 62, n. 6, cod. pen.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione degli artt. 62 bis, 62 n. 6 e 69 cod. pen., nonché vizio di motivazione in ordine alla concessione delle suddette circostanze attenuanti in regime di sola equivalenza con la contestata aggravante di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto asso- lutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso, in particolare, lungi dal confrontarsi criticamente con gli argomenti utiliz- zati nel provvedimento impugnato, si limita a prospettare deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), altresì censurando il trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da un adeguato esame delle de- duzioni difensive (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determina- zione della pena cfr.

Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). Quanto alla invocata prevalenza delle attenuanti generiche e dell'atte- nuante del risarcimento del danno, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circo- stanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfug- gono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ra- gionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo rite- nersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a rite- nerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2 N. 16113/2025 R.G.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01; nello stesso senso, Sez. 4, n. 43385 del 13/11/2024, D'Ignoti Parenti, non mass.; Sez. 5, n. 43684 del 01/10/2024, Manini, non mass.; Sez. 2, n. 41101 del 13/09/2024, Spiaggia, non mass.; Sez. 4, n. 28651 del 26/06/2024, Costa, non mass.; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450-01). Nel caso di specie, tale giudizio di comparazione risulta congruamente mo- tivato. La Corte territoriale ha osservato, infatti, che la soluzione dell'equivalenza era la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena da irrogare nel caso con- creto, in ragione del comportamento colposo posto in essere dall'imputato, così dimostrando di aver preso in considerazione e valutato gli elementi indicati nell'art.133 cod. pen., ed in particolare le caratteristiche della condotta e il grado della colpa (in sentenza si parla di «rilevante colpa...con la sua specifica condotta».

Non può, pertanto, ritenersi illogica la mancata valorizzazione, a tal fine, del dato dell'incensuratezza dell'imputato ovvero della presenza di ulteriori circo- stanze attenuanti, dovendosi ribadire che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent, n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am-