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Ordinanza — n. 32700/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed as inadmissible due to withdrawal by one defendant and non-qualifying grounds by others.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32700/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Luigi Pappalardo, Massimo Gallo, and Ergys Cela inadmissible. While Gallo withdrew his appeal, the other two's complaints regarding the lack of non-punishment grounds were rejected as they did not fall under the specific categories of admissible cassation grounds. Consequently, the appeals were dismissed, and the defendants were ordered to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 591 lett. d) c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: Appeals are inadmissible if withdrawn by the appellant or if the grounds cited do not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation with the judgment, the erroneous legal qualification, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal withdrawal of appeal non-punishment grounds cassation procedure procedural costs allegazioni di persecuzione contraddittorie motivi di revisione allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 591 lett. d) cod. proc. pen.
Preliminarmente, quanto a Gallo Massimo, a seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., sono doglianze inammissibili, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
art. 73 d.P.R. 309/1990
in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto su una barca da pesca dieci panetti di cocaina del peso di kg.
art. 129 cod. proc. pen
11,540 lamentando tutti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAPPALARDO LUIGI nato a PAGANI il 29/11/1975 GALLO MASSIMO nato a ALBENGA il 18/11/1972 CELA ERGYS nato il 14/04/1974 avverso la sentenza del 29/01/2025 del GIP TRIBUNALE di SAVONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Luigi Pappalardo, Massimo Gallo e Ergys Cela hanno proposto ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Savona ha applicato nei loro confronti la pena concordata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato loro ascritto di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto su una barca da pesca dieci panetti di cocaina del peso di kg. 11,540 lamentando tutti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al comma 1 dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento e Gallo anche con riferimento alla confisca del denaro. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 27/06/2025 è pervenuta, tuttavia, rinuncia al ricorso a firma di Gallo Massimo.

2. Preliminarmente, quanto a Gallo Massimo, a seguito dell'intervenuta formale rinuncia va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 591 lett.

d) cod. proc. pen.. Quanto agli altri due ricorrenti, le denunciate violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla verifica della mancanza delle cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen., sono doglianze inammissibili, in quanto non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (cfr. Sez. F., n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).

3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché Gallo Massimo al pagamento della somma di euro cinquecento e Luigi Pappalardo ed Ergys Cela della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Cos