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Ordinanza — n. 32698/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as manifestly unfounded regarding criminal liability for violating special surveillance obligations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32698/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Nicolò Buscemi inadmissible, ruling it manifestly unfounded. Buscemi challenged the confirmation of his criminal liability for violating special surveillance obligations, arguing he did not leave his home despite being found elsewhere. The court rejected these generic claims as failing to engage with the reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded, requiring the appellant to bear the costs of the proceedings.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal special surveillance obligations criminal liability confirmation inadmissible appeal court costs award perquisizione domiciliare principio del "Ne bis in idem" membro della famiglia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSCEMI NICOLO' nato a CASTELVETRANO il 09/06/1981 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Nicolò Buscemi lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo alla sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato, nei suoi confronti, il giudizio di penale responsabilità pronunciato dal Tribunale di Marsala con sentenza dell'8 luglio 2024 in ordine al reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. 159/2011 (per avere violato gli obblighi inerenti alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di non rincasare dopo le ore 20:00 e di non uscire dopo le ore 07:00, non essendo stato trovato presso la propria abitazione alle ore 03:10 del giorno 6 febbraio 2022);

Considerato, che le censure del ricorrente, riguardanti il fatto che non sarebbe uscito dallo stabile essendosi recato presso l'abitazione della madre posta nelle vicinanza della sua, risultano assolutamente generiche non confrontandosi con il ragionamento svolto nella sentenza impugnata e che egli, comunque, vorrebbe pervenire ad una diversa (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dalla Corte territoriale per confermare la sussistenza del reato e la sua penale responsabilità; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 202