Italian Court dismisses appeals against criminal conviction for human trafficking, citing lack of evidence for necessity defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by two defendants inadmissible and ordered them to pay court costs. The defendants argued against a conviction for human trafficking, claiming a lack of evidence for the necessity defense and requesting generic mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that the lower court properly found no proof of necessity and that the defendants' requests for a different evaluation of evidence were legally unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110 cod. pen.; Art. 12, comma 3 lett. a) e b) e comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against criminal convictions for human trafficking are inadmissible when the lower court's reasoning regarding the absence of evidence for a necessity defense is logical and the appellant merely requests a different assessment of the same elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FARAG ADEL FOUAD ESSAYED nato il 14/01/1984 HAMED MOHANNAD ABDEDAYEM AHMAD nato il 16/06/1998 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; P
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di penale frioh responsabilità nei confronti di Farag Adel Fouad Essayed e da étn n ad Hamed(tvtottrarTra Abdedayem Ahmad per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 3 lett.
a) e b) e comma 3-bis, d.lgs. n. 286/98; Rilevato che i ricorsi proposti dagli imputati (che pongono le medesime questioni) sono manifestamente infondati; Considerato, anzitutto, che le attenuanti generiche sono state riconosciute ad entrambi gli imputati, di talché il motivo con il quale si lamenta il loro diniego è totalmente infondato (vedi sentenza impugnata); Rilevato, inoltre, che quanto al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità la Corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha evidenziato che mancava alcuna prova al riguardo e che, al contrario, i migranti (del Bangladesh) trasportati a bordo della imbarcazione condotta dagli odierni ricorrenti avevano riferito che gli imputati non erano stati maltrattati dai trafficanti libici con i quali avevano costanti rapporti di comunicazione, a differenza di quanto avvenuto per tutti gli altri trasportati;
Considerato, quindi, che i ricorrenti - pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione - sollecitano a questa Corte una inammissibile differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo; Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l' ettem