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Ordinanza — n. 32695/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against execution judge for re-evaluating merits of final conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay legal fees and a fine. The appellant argued that the execution judge erred by refusing to re-evaluate the sentence due to alleged lack of responsibility for specific crimes. The court ruled that re-evaluating the merits of facts is exclusively the domain of the trial court and cannot be done by the execution judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616-bis c.p.p.: The execution judge cannot re-evaluate the merits of the case or the facts underlying the conviction, as these matters fall exclusively within the jurisdiction of the trial court.

Parole chiave

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execution_judge_limitations merits_re_evaluation final_conviction_integrity criminal_procedure_code inadmissible_appeal trial_jurisdiction_exclusive legal_costs_order esecuzione delle pene

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 616-bis c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RADOSAVUEVIC VALENTINO nato a AVERSA il 17/05/1989 avverso l'ordinanza del 05/02/2025 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Premesso che Valentino Radosavljevic lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione nel respingere la sua richiesta di rideterminazione della pena inflittagli con la sentenza (ormai irrevocabile) del Tribunale di Bologna pronunciata il giorno 19 settembre 2016, che a suo dire sarebbe illegale in quanto egli non è responsabile per alcuni dei reati per i quali è stato condannato;

Considerato, che l'ordinanza impugnata ha evidenziato che la domanda è priva di fondamento trattandosi di questioni esclusive del giudizio di cognizione non potendo il giudice dell'esecuzione rivalutare il merito dei fatti; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2025.