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Ordinanza — n. 32692/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for electric shock weapon possession as manifestly unfounded due to lack of justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32692/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Othmani Anouar inadmissible, upholding the lower court's conviction for illegally carrying an electric shock weapon. The appellant failed to provide specific arguments countering the appellate court's finding that no justified reason existed for possessing the device in his vehicle. Consequently, the court ruled the appeal manifestly unfounded and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4 1.110/75; Art. 360 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant fails to specifically confront the lower court's reasoning regarding the absence of a justified reason for possessing a weapon, rendering the complaint manifestly unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal electric shock weapon justified reason manifestly unfounded Art. 4 1.110/75 court costs criminal appeal infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 4 1.110/75
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTHMANI ANOUAR CUI 03N6B86 nato il 29/12/1982 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Othmani Anouar è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città pronunciata il giorno 30 maggio 2022, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 800,00 di ammenda (con la riduzione prevista per il rito abbreviato) perché riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 4 1.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, uno storditore elettrico rinvenuto, a seguito di perquisizione personale operata dalle forze dell'ordine, nella portiera del lato guidatore dell'autovettura da lui condotta (fatto commesso il 4 febbraio 2020);

Ritenuto che la Corte territoriale - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha escluso la sussistenza del giustificato motivo del possesso dell'arma, considerato che essa si trovava nell'auto e che, al momento della perquisizione, egli non aveva indicato alcuna giustificazione circa il relativo possesso; Ritenuto, poi, che la Corte di appello, sempre in modo coerente, ha escluso l'ipotesi di non punibilità per la pericolosità dell'imputato desunta dai suoi numerosi precedenti penali; Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dalla Corte di appello e che, pur lamentando il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali;

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 settemb