Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic complaint lacking specific legal grounds under Article 448.2-bis. The appeal is rejected de plano due to failure to cite required statutory grounds for cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Chiriac Pavlin inadmissible de plano. The appellant complained generically of non-conviction under Article 129 of the Code of Criminal Procedure without citing specific grounds. The court ruled that such complaints are only admissible if they fall within the narrow categories of Article 448.2-bis of the Code of Criminal Procedure, which the appellant failed to address.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. The Court of Cassation must reject appeals that do not strictly adhere to the limited grounds for challenging sentencing decisions, specifically excluding generic complaints regarding the omission of statutory acquittal causes unless explicitly raised under the new procedural framework.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIRIAC PAVLIN ALIAS TORNA PAVLIN nato il 14/02/1990 avverso la sentenza del 02/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VITERBOudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Chiriac Pavlin e la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Considerato, infatti, che in base al nuovo testo di tale norma, introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato che il ricorrente lamenta, in modo assolutamente generico, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 del codice di rito senza dedurre nulla al riguardo con la conseguente inammissibilità della impugnazione; Considerato che, in tema di sentenza di patteggiamento, l'omessa valutazione della causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. può essere rilevata dalla Corte di cassazione solo a condizione che il ricorso sia ammissibile (Sez. 1, n. 33725 del 05/05/2021, Rv. 281890 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, per tali ragioni, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2025.