Italian Court dismisses appeal against execution order due to lack of continuity between past and future crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Domenico Stillitano inadmissible, upholding the lower court's execution order. The appellant argued for continuity between his 2010-2011 weapons offenses and his 2014-2016 mafia association participation, but the court found no evidence of prior planning. Consequently, the court ruled the crimes were autonomous acts of persistent criminal will, rejecting the request for leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, c.p.; Art. 416-bis, 1, c.p.: The absence of evidence proving prior planning for a subsequent crime, combined with significant temporal distance, precludes the legal continuity required to apply mitigating institutions for mafia association.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STILLITANO DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 17/02/1962 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Domenico Stillitano è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione dei reati in materia di armi (commessi nel 2010 e nel 2011), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (partecipazione ad associazione di stampo mafioso nel periodo dal 2014 al 15 marzo 2016) tenuto conto della distanza temporale tra essi intercorsa, della circostanza che per le violazioni della legge armi non era stata contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416-bis.
1. cod. pen. e, comunque, dell'assenza di elementi a conferma del fatto che egli — sin dal 2010 — si fosse prefigurato l'ingresso in un sodalizio mafioso che sarebbe avvenuto alcuni anni dopo. In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, pur riguardando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecitano una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 20