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Ordinanza — n. 32683/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of continuity between mafia association and drug offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32683/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Galluccio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court correctly applied principles of criminal continuity, noting the absence of evidence that the drug violation was planned alongside the initial mafia association participation. Consequently, the offenses were deemed autonomous criminal resolutions rather than a continuous course of conduct warranting leniency.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 416-bis, 1, cod. pen.; The continuity of crimes is not established between an association offense and subsequent acts if those acts were not programmed at the time of joining the group and lack the necessary contextual link to the initial criminal intent.

Parole chiave

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criminal continuity mafia association drug offenses inadmissible appeal autonomous resolutions procedural dismissal criminal leniency produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 416-bis, 1, cod. pen.
pen., anche quello successivo (violazione della legge stupefacenti) tenuto conto della circostanza che per il secondo reato non era stata contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416- bis.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLUCCIO GIUSEPPE nato a RIZZICONI il 19/10/1963 avverso l'ordinanza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Giuseppe Galluccio è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione ad associazione di stampo mafioso), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (violazione della legge stupefacenti) tenuto conto della circostanza che per il secondo reato non era stata contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 416- bis.

1. cod. pen., che la violazione della legge stupefacenti era stata commessa in concorso con soggetti estranei al sodalizio mafioso ed in ambiti territoriali differenti rispetto alla fattispecie associativa. In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Ritenuto, inoltre, che la giurisprudenza di questa Corte ha stabilito che il nesso della continuazione non è configurabile tra il reato associativo e quei reati fine che, quand'anche rientrino nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso e siano finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmati, almeno a grandi linee, al momento dell'ingresso nell'associazione stessa (Sez. 1, Sentenza n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984);

Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembr