Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to new arrest during alternative measure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mikheil Kurashvili's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Tribunal of Surveillance revoked his probation because he was arrested for shoplifting while on the alternative measure, finding his behavior incompatible with reintegration. The court ruled that the lower judge correctly assessed these facts without needing a final criminal trial, as they directly impacted the educational treatment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.p.; Art. 169 c.p.p.: The court of surveillance may evaluate facts constituting a crime offense during alternative measures without waiting for the criminal proceeding's conclusion, provided the facts demonstrate incompatibility with the reintegration path.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURASHVILI MIKHEIL nato il 17/11/1983 avverso l'ordinanza del 02/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Mikheil Kurashvili sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha disposto la revoca ex tunc dell'affidamento in prova, a suo tempo concesso all'odierno ricorrente, a causa del suo arresto in flagranza avvenuto — nel corso della misura alternativa — il giorno 5 marzo 2025 per il reato di furto in appartamento;
Considerato, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha ritenuto tali comportamenti incompatibili con la prosecuzione, anche temporanea, dell'affidamento dimostrando l'assenza di qualsiasi serio percorso di ravvedimento e di risocializzazione, tenuto anche conto che il condannato da tempo aveva interrotto qualsiasi contatto con l'U.E.P.E., di talché la revoca della misura alternativa è stata disposta, in modo non irrazionale, sin dall'inizio del beneficio; Ritenuto, altresì, che nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti costituenti ipotesi di reato, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione allo stesso da parte del condannato (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, Rv. 276498 - 01);
Rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e logico ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per disporre la revoca dell'affidamento; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembr