Criminal appeal dismissed as inadmissible for being filed against a trial court order outside Article 586(3) provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Antonio Fratianni inadmissible de plano. The appellant challenged a trial court order to redact certain conversation transcripts from the trial file, which the court determined was not subject to the specific appeal provisions of Article 586(3) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the requisite legal basis and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 586, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a trial court order to redact transcripts is inadmissible if it does not fall within the specific hypotheses of Article 586(3) of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRATIANNI ANTONIO nato a FOGGIA il 28/11/1966 avverso l'ordinanza del 19/03/2025 del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che Antonio Fratianni ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Velletri che ha disposto lo stralcio, dal fascicolo del dibattimento, delle trascrizioni di alcune conversazioni; Rilevato che l'impugnazione è stata, quindi, proposta avverso ordinanza dibattimentale fuori dall'ipotesi di cui all'art. 586, comma 3 cod. proc. pen.; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 settembre 2025.