Italian court dismisses appeal for continuability of crimes due to lack of premeditation evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giorgi Gvitidze's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the lower court correctly rejected continuability between two crimes committed five months apart, noting the absence of evidence proving the second crime was premeditated from the start. Consequently, the acts were treated as independent criminal resolutions rather than a continuous scheme warranting leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 2, cod. pen.; The absence of evidence demonstrating that the second crime was premeditated from the consummation of the first, particularly given significant temporal gaps, precludes the application of the continuability institution.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GVITIDZE GIORGI (CUI 06ALYR8) nato il 02/09/1988 avverso l'ordinanza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; 44-4)
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Giorgi Gvitidze è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto conto della distanza temporale tra di essi (cinque mesi) e dei diversi concorrenti.
In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 20