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Ordinanza — n. 32675/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding non-notification of execution incident to defense counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32675/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Kristian Prenga's appeal inadmissible due to the manifestly unfounded claim of non-notification of the execution incident decree. Although the defense counsel was absent, they participated via a substitute process agent without raising objections, thereby curing any potential nullity. Consequently, the court ordered Prenga to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: When a party fails to notify a procedural act but participates in hearings through a substitute process agent without objection, the defect is cured and the appeal is inadmissible.

Parole chiave

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procedural nullity substitute process agent curing defects execution incident inadmissible appeal defense counsel procedural costs procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 367 c.p.c.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRENGA KRISTJAN nato il 07/12/1993 avverso l'ordinanza del 19/04/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Kristian Prenga è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il ricorrente lamenta l'omessa notifica del decreto di fissazione dell'incidente di esecuzione al difensore di fiducia, il quale però risulta avere partecipato, mediante un sostituto processuale, alle udienze tenutesi il 15 marzo ed il 10 aprile 2025 avanti il giudice dell'esecuzione, senza nulla eccepire rispetto alla omessa notifica sanando, in tal modo, eventuali nullità; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2025.