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Ordinanza — n. 32674/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution order denying criminal continuability due to lack of planning evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32674/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Masucci inadmissible, upholding the lower court's denial of criminal continuability. The court found that the time gaps, differing nature, and distinct protected legal interests between the crimes precluded a finding of premeditation under Article 81 of the Penal Code. Consequently, the execution order was confirmed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; The absence of evidence demonstrating that subsequent crimes were planned from the outset of the first offense precludes the application of the institution of criminal continuability, requiring autonomous criminal resolutions.

Parole chiave

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criminal continuability Article 81 Penal Code premeditation evidence autonomous criminal resolutions execution order appeal lack of planning procedural inadmissibility prova della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASUCCI GIUSEPPE nato a PATERNO' il 02/06/1969 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; ,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Giuseppe Masuccì è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi tenuto conto della distanza temporale tra di essi (anche di vari anni), della loro diversa natura e dei differenti beni giuridici protetti.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2025.