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Ordinanza — n. 32672/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against execution order denying crime continuation due to lack of planning evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32672/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Vincenzo Pagliuca's appeal inadmissible, upholding the Naples execution court's refusal to recognize crime continuation. The court found the two-year gap between 2012 and 2024 offenses, combined with the defendant's lack of involvement in drug trafficking environments, proved no criminal planning existed. Consequently, the offenses were treated as independent acts, and the appeal was rejected with a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 606 c.p.p.: The court established that criminal continuation requires evidence of premeditation spanning the interval between offenses, which is absent when significant time passes and the offender remains outside relevant criminal environments.

Parole chiave

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crime continuation criminal planning execution order inadmissible appeal drug trafficking temporal distance Cassa delle ammende verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGLIUCA VINCENZO nato a NAPOLI il 30/09/1974 avverso l'ordinanza del 08/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; F-

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Vincenzo Pagliuca è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il predetto, sin dalla consumazione del primo reato (atti persecutori commessi nel 2012), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo tenuto conto della distanza temporale tra di essi (due anni) e del mancato inserimento del condannato in ambienti dediti allo spaccio.

In tale contesto i reati commessi sono riconducibili, quindi, ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice dell'esecuzione; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre