Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mischaracterization of expulsion measure type.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Soltani Sofian inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court had rejected his opposition to an expulsion order, which the appellant argued violated his rights regarding social danger assessment. The Court ruled that the appellant's arguments were irrelevant because the expulsion was a specific alternative measure to detention under Article 16, paragraph 5 of Legislative Decree 286/1998, not a standard security measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 16, comma 5, d.lgs. 286/1998; Art. 616 c.p.p.: Appeals challenging the classification of an expulsion order as a security measure are inadmissible when the measure is actually an alternative to detention, as the legal framework and procedural requirements differ fundamentally between the two regimes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLTANI SOFIAN nato il 02/11/1985 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Soltani Sofian è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che con la ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno ricorrente avverso il provvedimento di espulsione disposto nei suoi confronti dal magistrato di sorveglianza di Firenze, con provvedimento dell'8 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 286/98; Rilevato che, invece, le censure contenute nel ricorso sono relative alla violazione di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale di sorveglianza con riferimento alla valutazione della pericolosità sociale di Soltani Sofian ai fini della esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione nei suoi riguardi;
Considerato, quindi, che le censure sono del tutto inconferenti, atteso che nel caso di specie si verte in materia di espulsione disposta a titolo di misura alternativa alla detenzione ai sensi del sopra citato art. 16, comma 5, d.lgs. 286/98 e non già come misura di sicurezza; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre 2025.