Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to waived grounds and lack of jurisdiction over sentencing in plea bargaining.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared Alfieri Denni's cassation appeal inadmissible de plano regarding the second-instance plea bargaining procedure. Denni argued the lower court failed to explicitly rule on acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, while the prosecution contended the appeal was barred by prior waivers. The Court upheld the established precedent that in plea bargains, the second-instance judge is not required to address acquittal causes or absolute nullities if the defendant has waived those specific grounds, limiting review to the formation of will and the public prosecutor's consent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: In plea bargaining appeals, the Court cannot examine waived acquittal grounds or sentencing errors not affecting the sanction's legality, restricting review to the formation of will and prosecutorial consent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALFIERI DENNI nato a NARDO' il 10/01/1983 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; L
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Denni Alfieri è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo l'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129, cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr.
Sez. 5, 19/03/2018, n. 15505, Rv. 272853; Sez. 5, 04/06/2018, n. 29243, Rv. 273194; Sez. 4, n. 52803, 14/09/2018, Rv. 274522). Occorre, pertanto, ribadire nel caso in esame il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen., che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni dì proscioglimento ex art. 129, cod. proc. pen., e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (cfr.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170); Rilevato che, nella fattispecie, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione rispetto alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. ed al mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 1'11 settembr