Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests merits review outside of the jurisdiction of the court of cassation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Monno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had correctly denied generic mitigating circumstances due to a lack of positive elements and signs of repentance, rejecting the appellant's argument that choosing the summary procedure should have triggered such leniency. The court ruled that the appellant's request for a different evaluation of merits constituted an impermissible attempt to bypass the jurisdictional limits of the cassation trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine merits or apply substantive law; appeals requesting a different evaluation of facts or merits are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONNO FRANCESCO nato a BARI il 10/04/2000 avverso la sentenza del 02/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; h
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Francesco Monno sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha escluso di potere concedere all'imputato le attenuanti generiche per l'assenza di elementi positivi valutabili a tal fine nonché per la mancanza di segni di resipiscenza da parte sua;
Considerato, altresì, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta da parte dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato (come pretende il ricorrente), che implica "ex lege" l'applicazione di una predeterminata riduzione della pena, poiché in caso contrario la stessa circostanza comporterebbe due distinte determinazioni favorevoli in suo favore (Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, Rv. 260012 - 01); Rilevato che l'imputato, rispetto al compiuto e logico ragionamento svolto dalla Corte territoriale, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per escludere la concedibilità delle attenuanti innominate;
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 settembre