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Ordinanza — n. 32664/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32664/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32664/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CAPOMOLLA FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 20/04/1983 avverso l'ordinanza del 05/05/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminata l'istanza di Francesco Capomolla con la quale egli ha chiesto, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., la rimessione del processo attualmente pendente, a carico suo e di altri coimputati, presso il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro; Rilevato che la predetta richiesta è inammissibile non risultando l'avvenuta notifica della istanza di rimessione a tutte le altre parti; Considerato, infatti, che la notifica alle altre parti della richiesta di rinnessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580 - 01);

Regesto Legislator

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art. 45 cod. proc. pen, art. 45 c.p; Ordinanza — n. 32664/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile l'istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p. e condanna Capomolla Francesco al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 settembre 2025.

Parole chiave

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corretta notificazione ritardo ingiustificato notifica tardiva dei difetti restituzione in pristino ritiro dell'istanza giudiziaria decreto di non luogo a procedere

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. proc. pen
Esaminata l'istanza di Francesco Capomolla con la quale egli ha chiesto, ai sensi dell'art. 45 cod.
art. 45 c.p
Dichiara inammissibile l'istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: CAPOMOLLA FRANCESCO nato a VIBO VALENTIA il 20/04/1983 avverso l'ordinanza del 05/05/2025 del GIP TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminata l'istanza di Francesco Capomolla con la quale egli ha chiesto, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., la rimessione del processo attualmente pendente, a carico suo e di altri coimputati, presso il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro; Rilevato che la predetta richiesta è inammissibile non risultando l'avvenuta notifica della istanza di rimessione a tutte le altre parti; Considerato, infatti, che la notifica alle altre parti della richiesta di rinnessione del processo costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della stessa, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l'istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Rv. 276580 - 01);

Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità della istanza, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di rimessione del processo ai sensi dell'art. 45 c.p.p. e condanna Capomolla Francesco al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma l'11 settembre 2025.